Art. 28
Convenzione

Art. 28

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In vigore dal 28 dic 1985
Se, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, una parte ha il diritto di esigere dall'altra l'esecuzione di un obbligo, il tribunale è tenuto a ordinarne l'esecuzione in natura solo se lo facesse in virtù della propria legislazione per contratti di vendita simili non regolati dalla presente Convenzione.
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