ConvenzioneSez. I

Art. 32

In vigore dal 28 dic 1985
1. Se, in conformità al contratto o alla presente Convenzione, il venditore consegna le merci ad un trasportatore e se le merci non sono chiaramente identificate ai fini del contratto, mediante apposizione di un segno distintivo su di esse, mediante documenti di trasporto o mediante qualsiasi altro mezzo, il venditore deve dare all'acquirente un avviso di spedizione che indichi in maniera specifica le merci 2. Se il venditore deve prendere disposizioni per il trasporto delle merci, egli deve concludere i contratti necessari affinché il trasporto sia effettuato fino al luogo previsto, mediante mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per tale trasporto. 3. Se il venditore non è obbligato a sottoscrivere un'assicurazione di trasporto, deve fornire all'acquirente, su sua domanda, tutte le informazioni di cui dispone, necessarie alla conclusione di detta assicurazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-32

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