ConvenzioneSez. II

Art. 37

In vigore dal 28 dic 1985
In caso di consegna anticipata, il venditore ha diritto, fino alla data prevista per la consegna, sia di consegnare una parte o una quantità mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non conformi al contratto, sia di porre riparo ad ogni difetto di conformità delle merci, purchè l'esercizio di tale diritto non causi all'acquirente ne inconvenienti, nè spese irragionevoli. L'acquirente tuttavia conserva il diritto di chiedere danni-interessi in conformità alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-37

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