ConvenzioneSez. II

Art. 38

In vigore dal 28 dic 1985
1. L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile, considerate le circostanze. 2. Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere differito fino al loro arrivo a destinazione. 3. Se le merci sono dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilità di tale dirottamento o di tale rispedizione, l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-38

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Art. 38 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo