ConvenzioneSez. II

Art. 42

In vigore dal 28 dic 1985
1. Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tale diritto o pretesa siano fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale: a) in virtù della legge dello Stato nel quale le merci devono essere rivendute o utilizzate, se le parti hanno considerato al momento della conclusione del contratto che le merci sarebbero state rivendute o utilizzate in questo Stato; o b) in ogni altro caso, in virtù della legge dello Stato nel quale l'acquirente ha la sua sede di affari. 2. Nei casi seguenti, il venditore non è tenuto all'obbligo previsto al paragrafo precedente: a) se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era a conoscenza o non poteva ignorare l'esistenza del diritto o della pretesa; o b) il diritto o la pretesa risultano dal fatto che il venditore si sia adeguato alle tecniche, disegni, formule o altre specificazioni analoghe fornite dall'acquirente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo