ConvenzioneSez. II

Art. 40

In vigore dal 28 dic 1985
Il venditore non può avvalersi delle disposizioni degli se il difetto di conformità riguarda fatti di cui era a conoscenza o non poteva ignorare e che non ha denunciato all'acquirente.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-40

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Art. 40 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo