ConvenzioneSez. III

Art. 45

In vigore dal 28 dic 1985
1. Se il venditore non ha eseguito uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, l'acquirente può: a) esercitare i diritti previsti agli articoli da 46 a 52; b) richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77. 2. L'acquirente non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto di ricorrere ad un altro mezzo. 3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da un giudice o da un arbitro qualora l'acquirente si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone in caso di inosservanza del contratto.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-45

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Art. 45 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo