ConvenzioneSez. II

Art. 44

In vigore dal 28 dic 1985
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell' e del paragrafo 1 dell', l'acquirente può ridurre il prezzo in conformità all' o richiedere danni-interessi, tranne che per guadagni mancati, se ha una scusa ragionevole per non avere effettuato la denuncia richiesta.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-44

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Art. 44 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo