Art. 44
ConvenzioneSez. II

Art. 44

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In vigore dal 28 dic 1985
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 dell' e del paragrafo 1 dell', l'acquirente può ridurre il prezzo in conformità all' o richiedere danni-interessi, tranne che per guadagni mancati, se ha una scusa ragionevole per non avere effettuato la denuncia richiesta.
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