ConvenzioneSez. II

Art. 43

In vigore dal 28 dic 1985
1. L'acquirente perde il diritto ad avvalersi delle disposizioni degli se non denuncia al venditore il diritto o la pretesa dei terzi, precisando la natura di tale diritto o di questa pretesa, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui ne è venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza. 2. Il venditore non può avvalersi delle disposizioni del precedente paragrafo se era a conoscenza del diritto o della pretesa di terzi e della loro natura.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-43

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Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo