ConvenzioneSez. II

Art. 41

In vigore dal 28 dic 1985
Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, a meno ce l'acquirente non accetti di prenderle in consegna a tali condizioni. Tuttavia, se tale diritto o pretesa sono fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, l'obbligo del venditore è regolato dall'.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-41

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Art. 41 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo