Convenzione
Art. 12
In vigore dal 28 dic 1985
Qualsiasi disposizione dell', dell' o della seconda parte della presente Convenzione autorizzante una forma differente da quella scritta, sia per la conclusione o per la modifica o rescissione amichevole di un contratto di vendita, sia per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intento, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede di affari in uno Stato contraente che avrà effettuato una dichiarazione in conformità all'articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare al presente articolo ne modificarne gli effetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-12