Convenzione

Art. 13

In vigore dal 28 dic 1985
Ai fini della presente Convenzione, il termine "scritto" deve intendersi comprendere anche le comunicazioni indirizzate mediante telegramma o telex.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo