Convenzione
Art. 14
In vigore dal 28 dic 1985
1. Una proposta di contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce un'offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la, quantità e il prezzo o dà indicazioni atte a determinarle.
2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all'offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-14