Convenzione

Art. 15

In vigore dal 28 dic 1985
1. Un'offerta ha effetto quando perviene al destinatario. 2. Un'offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all'offerta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-15

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