Art. 15
Convenzione

Art. 15

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In vigore dal 28 dic 1985
1. Un'offerta ha effetto quando perviene al destinatario. 2. Un'offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all'offerta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-15