Convenzione

Art. 16

In vigore dal 28 dic 1985
1. Fin tanto che il contratto non è stato concluso, un'offerta può essere ritirata, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia fatto pervenire un'accettazione. 2. Tuttavia, un'offerta non può essere revocata: a) se indica, fissando un termine determinato per l'accettazione o in altro modo, che essa è irrevocabile; o b) se era ragionevole per il destinatario considerare l'offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-16

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo