Convenzione

Art. 20

In vigore dal 28 dic 1985
1. Il termine di accettazione fissato dall'autore dell'offerta in un telegramma o lettera inizia a decorrere dal momento in cui il telegramma è consegnato per spedizione o alla data che compare sulla lettera o, in mancanza, a quella che compare sulla busta. Il termine di accettazione che l'autore dell'offerta stabilisce per telefono, per telex, o mediante altri mezzi istantanei di comunicazione, inizia a decorrere dal momento in cui l'offerta perviene al destinatario. 2. I giorni festivi o non lavorativi che cadono durante il decorso del termine di accettazione vengono calcolati nel computo di detto termine. Se tuttavia la notifica non può essere consegnata all'indirizzo dell'autore dell'offerta l'ultimo giorno della scadenza, essendo questo un giorno festivo o non lavorativo, nella sede di affari dell'autore dell'offerta, il termine sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-20

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Art. 20 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo