Convenzione

Art. 11

In vigore dal 28 dic 1985
Il contratto di vendita non deve essere concluso nè constatato per iscritto nè sottoposto ad alcun'altra condizione formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, ivi compresi i testimoni.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-11

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