Convenzione
Art. 9
In vigore dal 28 dic 1985
1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno assentito e dalle abitudini stabilitisi fra di loro.
2. Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-9