Convenzione

Art. 6

In vigore dal 28 dic 1985
Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell', derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 aprile 1980. — Testo vigente | Portale Normativo