Convenzione

Art. 2

In vigore dal 28 dic 1985
La presente Convenzione non disciplina le vendite: a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso; b) all'asta; c) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice; d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute; e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi; f) di elettricità.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-2

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