Convenzione
Art. 2
In vigore dal 28 dic 1985
La presente Convenzione non disciplina le vendite:
a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso;
b) all'asta;
c) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
f) di elettricità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-2