Convenzione
Art. 1
In vigore dal 28 dic 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE RIGUARDANTE I CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI
GLI STATI PARTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE
TENENDO PRESENTE gli obiettivi generali di cui alle risoluzioni relative all'instaurazione di un nuovo assetto economico internazionale che l'Assemblea generale ha adottato nella sua sesta sessione straordinaria;
CONSIDERANDO che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci è un elemento importante per favorire amichevoli relazioni fra gli Stati;
STIMANDO che l'adozione di norme uniformi applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuridici, contribuirà ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale;
HANNO CONVENUTO quanto segue:
1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o
b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.
2. Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta nè dal contratto, nè da transazioni precedenti fra le parti, nè da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto.
3. nè la nazionalità delle parti, nè il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto saranno prese in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;765#art-c-1