ConvenzioneTitolo III

Art. 41

In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - Le autorità competenti dei Paesi contraenti stabiliranno direttamente, sotto forma di accordo amministrativo, le regole di applicazione della presente Convenzione in quanto dette regole necessitano di una intesa tra di esse. Esse si comunicheranno in tempo utile le altre disposizioni prese in vista dell'esecuzione della presente Convenzione all'interno del proprio Paese, nonché le modifiche sopravvenute nelle legislazioni e regolamentazioni di cui all'. Paragrafo 2 - Le autorità competenti dei Paesi contraenti determineranno di comune accordo le misure da prevedere al fine di evitare i cumuli nel caso in cui l'applicazione delle legislazioni o regolamentazioni dei Paesi contraenti e della presente Convenzione avesse per effetto l'apertura simultanea dei diritti a prestazioni incombenti alle istituzioni dei due Paesi.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-41

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