Convenzione

Art. 37

In vigore dal 16 apr 1985
Le prestazioni previste dalla legislazione di uno dei due Paesi contraenti possono essere concesse ai lavoratori ed ai loro familiari sul territorio dell'altro Paese secondo le condizioni e le modalità che saranno stabilite con Accordo Amministrativo.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-37

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