Convenzione
Art. 33
In vigore dal 16 apr 1985
In caso d'infortunio sul lavoro, i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel luogo di lavoro eccettuati i casi previsti al paragrafo 2 dell' di cui sopra.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-33