Convenzione

Art. 31

In vigore dal 16 apr 1985
Per l'apertura del diritto alle prestazioni familiari vengono presi in considerazione, se necessario, i periodi di assicurazione compiuti sia nell'uno che nell'altro dei Paesi contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-31

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