Convenzione
Art. 31
In vigore dal 16 apr 1985
Per l'apertura del diritto alle prestazioni familiari vengono presi in considerazione, se necessario, i periodi di assicurazione compiuti sia nell'uno che nell'altro dei Paesi contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-31