Convenzione
Art. 27
In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - Qualora, domandando per la prima volta la liquidazione del diritto a pensione, dopo aver compiuto periodi di assicurazione nei due Paesi contraenti, l'interessato non soddisfi alle condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, ma soddisfi solo alle condizioni richieste da entrambe ma si sia avvalso della possibilità offerta dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti, di differire la liquidazione dei suoi diritti ad una prestazione, l'ammontare delle prestazioni dovute in virtù della legislazione nazionale nei confronti della quale i diritti sono liquidati è calcolato in conformità alle disposizioni dell', paragrafo 1 o dell'.
Paragrafo 2 - Qualora le condizioni richieste dalla legislazione dell'altro Paese contraente siano soddisfatte o, qualora l'interessato chieda la liquidazione dei suoi diritti che aveva differito nei confronti della legislazione di uno dei Paesi contraenti, si procede alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù di detta legislazione nei termini degli , paragrafo 1, o 22, a seconda che sia necessario o meno fare ricorso alla totalizzazione, senza che sia necessario procedere ad una revisione dei diritti già liquidati.
Tuttavia, solo i periodi compiuti anteriormente alla prima liquidazione sono presi in considerazione per la totalizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-27