Convenzione

Art. 25

In vigore dal 16 apr 1985
Se l'importo delle pensioni dovute dalle istituzioni competenti dei Paesi contraenti in virtù della totalizzazione dei periodi non raggiunge la prestazione minima fissata, se del caso, dalla legislazione del Paese di residenza l'istituzione competente di tale Paese completa detto importo fino a concorrenza della prestazione minima.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-25

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