Convenzione

Art. 21

In vigore dal 16 apr 1985
Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei Paesi contraenti siano rispettivamente sufficienti per aver diritto alle prestazioni di ciascuna, di dette legislazioni, l'istituzione competente di ciascun Paese determina l'importo della prestazione di cui è debitrice, secondo la propria legislazione, in virtù dei periodi compiuti sotto quest'ultima legislazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-21

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