Convenzione
Art. 19
In vigore dal 16 apr 1985
I periodi di assicurazione compiuti in ciascuna delle legislazioni dei due Paesi contraenti sono totalizzati a condizione che non si sovrappongano sia per la determinazione del diritto alle prestazioni sia per il mantenimento o il recupero di tale diritto.
L'Accordo Amministrativo determinerà le regole applicabili nel caso di sovrapposizione di periodi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-19