Convenzione

Art. 22

In vigore dal 16 apr 1985
Qualora i periodi di assicurazione compiuti sia in base alla legislazione di uno dei Paesi contraenti, sia sotto quella di ciascuno di essi, siano insufficienti per avere diritto alle prestazioni di detta legislazione o di ciascuna di esse, l'istituzione competente di detto Paese o di ciascuno di essi, procede alla totalizzazione dei periodi prevista all', per determinare, secondo la propria legislazione, se l'interessato soddisfi alla condizione di durata di assicurazione che essa richiede.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-22

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