Convenzione
Art. 24
In vigore dal 16 apr 1985
In caso di totalizzazione, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di un Paese contraente non è superiore ad un anno, l'istituzione di detto Paese non è tenuta a concedere prestazioni per i detti periodi, salvo se, in virtù di tali soli periodi, un diritto a prestazione è acquisito in virtù di detta legislazione. In tale caso, il diritto è liquidato in maniera definitiva in funzione di questi soli periodi.
Ciò nonostante, detti periodi sono presi in considerazione per l'apertura del diritto mediante totalizzazione nei confronti della legislazione dell'altro Paese contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-24