Convenzione
Art. 23
In vigore dal 16 apr 1985
Nel caso in cui il diritto a prestazione sia acquisito per effetto della totalizzazione dei periodi previsti all', l'importo è determinato dall'istituzione debitrice competente alle seguenti condizioni:
- in funzione sia della durata dei periodi compiuti sotto la propria legislazione sia, se del caso, della durata di detti periodi in rapporto all'insieme dei periodi compiuti sotto la legislazione dei due Paesi contraenti, in quest'ultimo caso, l'istituzione competente determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi totalizzati fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione;
- nel caso in cui la legislazione di uno dei Paesi contraenti limiti la durata dei periodi da prendere in considerazione, la totalizzazione è effettuata dall'istituzione competente di tale Paese solo a concorrenza di tale massimo;
- nel caso in cui sia fatta applicazione della regola del prorata, i periodi compiuti in base alla legislazione dell'altro Paese contraente sono presi in considerazione per il valore medio dei contributi versati o delle retribuzioni percepite, quale risulta dai periodi riconosciuti validi dall'istituzione debitrice;
- nel caso in cui la legislazione di uno dei Paesi contraenti fa dipendere l'importo della prestazione dal numero dei familiari o dei superstiti, l'istituzione competente di detto Paese prende in considerazione, per la determinazione di detto importo, tra le predette persone, quelle che risiedono sul territorio dell'altro Paese contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-23