ConvenzioneTitolo II

Art. 15

In vigore dal 16 apr 1985
La concessione da parte dell'istituzione di uno dei Paesi contraenti per conto dell'istituzione dell'altro Paese, di protesi, di grandi apparecchi e di prestazioni in natura di grande importanza è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituzione competente, salvo casi di urgenza. Le modalità di applicazione del presente articolo saranno regolate con Accordo Amministrativo.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-15

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