Convenzione›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - Le prestazioni erogate dall'istituzione del Paese di residenza alle condizioni previste all' per conto dell'istituzione competente del luogo di lavoro sono rimborsate forfettariamente da quest'ultima sulla base di un costo medio le cui modalità di calcolo sono determinate con Accordo Amministrativo.
Tuttavia, il valore del forfait di base non può eccedere il costo medio per lavoratore delle prestazioni corrispondenti erogate dal regime generale del Paese del luogo di lavoro.
Paragrafo 2 - L'ammontare delle prestazioni in natura erogate al lavoratore ed, eventualmente, ai suoi familiari residenti nel Paese del luogo di lavoro, secondo la legislazione di detto Paese, è dedotto dall'ammontare del rimborso forfettario previsto al primo comma del precedente paragrafo.
Paragrafo 3 - Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare altre modalità di rimborso.
Paragrafo 4 - Le condizioni di applicazione del presente articolo e le modalità di rimborso saranno determinate con Accordo Amministrativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-12