ConvenzioneTitolo II

Art. 9

In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - I lavoratori di cui all' paragrafo 2 a) e 3) ed all' punto 2 che soddisfano alle condizioni per aver diritto alle prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità richieste dalla legislazione del Paese alla quale rimangono sottoposti, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni: - le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima applica; - le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente. Paragrafo 2 - Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono ugualmente applicabili ai familiari del lavoratore.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-9

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