ConvenzioneTitolo I

Art. 6

In vigore dal 16 apr 1985
Le disposizioni delle legislazioni italiane o monegasche di cui all' che restringono i diritti degli stranieri o oppongono a questi limitazioni in relazione al luogo della loro residenza non sono applicabili, in materia di prestazioni economiche, pensioni o rendite e assegni di morte, ai lavoratori beneficiari della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-6

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