Convenzione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese per esercitarvi la loro attività beneficiano, così come i loro familiari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni di maternità di detto Paese, purchè essi soddisfino alle condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti nel Paese che lasciano con quelli compiuti posteriormente all'iscrizione al regime del Paese del nuovo luogo di lavoro.
Paragrafo 2 - L'onere delle prestazioni dell'assicurazione maternità incombe all'istituzione competente dalla quale dipendeva il lavoratore alla data presunta del concepimento.
Le condizioni in cui dette prestazioni sono erogate, saranno determinate con Accordo Amministrativo.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-8