Convenzione›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 16 apr 1985
Le prestazioni erogate alle condizioni previste agli paragrafo 2, 8 paragrafo 2, 9, 11 e 15 per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del Paese sul cui territorio le cure sono state ricevute, sono rimborsate integralmente dalla predetta istituzione competente su giustificazione delle spese sostenute.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-13