ConvenzioneTitolo II

Art. 13

In vigore dal 16 apr 1985
Le prestazioni erogate alle condizioni previste agli paragrafo 2, 8 paragrafo 2, 9, 11 e 15 per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del Paese sul cui territorio le cure sono state ricevute, sono rimborsate integralmente dalla predetta istituzione competente su giustificazione delle spese sostenute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo