Convenzione›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attività sul territorio di uno dei Paesi e risiedono sul territorio dell'altro Paese, e che, tenuto conto eventualmente della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi, soddisfino alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Paese del luogo di lavoro, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni:
- le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di lavoro, dall'istituzione del luogo di residenza secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legislazione applicabile da quest'ultima istituzione;
- le prestazioni in denaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla legislazione che essa applica.
Paragrafo 2 - Le disposizioni di cui sopra, concernenti le prestazioni in natura, sono applicabili ai familiari che risiedono sul territorio del Paese contraente diverso da quello nel quale il lavoratore esercita la sua attività, a condizione tuttavia che non abbiano diritto a prestazioni analoghe in virtù della legislazione del Paese di residenza.
Paragrafo 3 - I lavoratori ed i familiari di cui ai paragrafi precedenti possono, sia in caso di urgenza medica sia con l'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente del Paese del luogo di lavoro, ricevere le cure sul territorio di questo Paese e beneficiare delle prestazioni previste dalla sua legislazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-10