Convenzione›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 16 apr 1985
Le disposizioni dell' paragrafo 1 sono applicabili ai lavoratori di qualunque nazionalità occupati nelle Sedi diplomatiche o consolari italiane o monegasche o che sono al servizio personale di agenti di tali Sedi.
Tuttavia:
1. - sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli agenti diplomatici o consolari di carriera nonché i funzionari appartenenti agli organici delle Cancellerie;
2. - i lavoratori cittadini del paese rappresentato dalla Sede diplomatica o consolare, possono optare, entro un termine che sarà fissato con Accordo Amministrativo, tra l'applicazione della legislazione del Paese ove lavorano e quella della legislazione del loro Paese di origine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-5