ConvenzioneTitolo I

Art. 3

In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono 1°) nel Principato di Monaco: a) la legislazione relativa all'organizzazione dei servizi sociali; b) la legislazione sulle pensioni di vecchiaia dei lavoratori subordinati con esclusione tuttavia delle disposizioni concernenti la vecchiaia uniforme; c) la legislazione relativa alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità, morte, ivi comprese le disposizioni che accordano ai titolari di una pensione proporzionale o uniforme o di una rendita il beneficio delle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità; d) la legislazione sulla dichiarazione, l'indennizzo e l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; e) la legislazione relativa al regime delle prestazioni familiari; f) la legislazione relativa ai regimi particolari dei servizi sociali e di vecchiaia, in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti. 2°) in Italia: a) la legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti; b) le legislazioni concernenti le prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità; c) la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; d) la legislazione sugli assegni familiari; e) la legislazione sui regimi speciali di sicurezza sociale in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti. Paragrafo 2 - La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo precedente; Tuttavia, essa si applicherà: a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad una nuova branca di sicurezza sociale, solo se interverrà, all'uopo, un accordo tra i Paesi contraenti; b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora non vi sia opposizione del Governo del Paese nel quale l'estensione è stata realizzata o del Governo dell'altro Paese. Gli atti di cui alla lettera precedente devono formare oggetto di una comunicazione ufficiale al Governo dell'altro Paese contraente. In caso di opposizione da parte del Governo del Paese che ha proceduto all'estensione, tale opposizione deve essere notificata contemporaneamente alla comunicazione ufficiale sopraindicata. L'opposizione del Governo dell'altro Paese deve essere notificata entro tre mesi dalla ricezione della predetta comunicazione.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-3

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