Convenzione›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - I lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.
I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione di detto Paese.
Paragrafo 2 - Il principio enunciato al paragrafo 1 del presente articolo comporta le seguenti eccezioni:
a) i lavoratori occupati in uno dei Paesi, da una impresa dalla quale dipendono normalmente e che sono occupati temporaneamente nell'altro Paese, restano sottoposti alla legislazione vigente nel primo Paese, alla condizione che la durata probabile della loro occupazione sul territorio del secondo Paese non oltrepassi i dodici mesi; nel caso in cui tale occupazione, per motivi imprevedibili, superasse i dodici mesi, l'applicazione della legislazione vigente nel primo Paese potrà eccezionalmente essere mantenuta con l'accordo dell'Autorità competente del secondo Paese;
b) i lavoratori delle imprese pubbliche o private di trasporto che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese, e che sono occupati nelle unità mobili di tali imprese, sono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese ove l'impresa ha la propria sede;
c) i viaggiatori o rappresentanti di commercio che esercitano la loro attività nei due Paesi sono sottoposti alla legislazione del Paese sul territorio del quale risiedono abitualmente, qualunque sia la sede dell'impresa o delle imprese per il conto della quale o delle quali essi lavorino;
d) i lavoratori occupati nelle acque territoriali o nel porto di uno dei Paesi contraenti a bordo di una nave battente bandiera dell'altro Paese contraente, senza tuttavia far parte dell'equipaggio, sono sottoposti alla legislazione del primo Paese;
e) i lavoratori a domicilio sono sottoposti alla legislazione in vigore nel luogo del loro lavoro qualunque sia il luogo ove ha sede l'impresa del datore di lavoro.
Le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare quelle relative al versamento dei contributi, saranno determinate con Accordo Amministrativo.
Paragrafo 3 - Le Autorità competenti dei Paesi contraenti potranno prevedere, di comune accordo, altre eccezioni ai principi enunciati al paragrafo 1) del presente articolo.
Potranno ugualmente convenire che le eccezioni previste al paragrafo 2) di cui sopra non si applicheranno in certi casi particolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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