Convenzione›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - I lavoratori che risiedono nel Paese sul cui territorio esercitano la loro attività nonché i loro familiari possono, se soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di detto Paese per aver diritto alle prestazioni, ricevere cure sul territorio dell'altro Paese, nei casi seguenti:
a) quando durante un soggiorno su detto territorio il loro stato di salute necessiti di cure immediate;
b) quando l'istituzione competente del luogo di lavoro li autorizzi, nel corso di una cura, a trasferire la loro residenza su detto territorio;
c) quando la detta istituzione li autorizzi a recarsi su detto territorio per ricevervi le cure che il loro stato necessita.
Paragrafo 2 - Le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 possono essere rispettivamente rifiutate nel solo caso in cui:
- lo spostamento dell'interessato è sconsigliato per ragioni mediche debitamente stabilite;
- le cure richieste dallo stato dell'interessato possono essere prestate sul territorio del Paese del luogo di residenza.
Le autorizzazioni di cui al precedente paragrafo possono essere concesse a posteriori nel caso in cui l'interessato non abbia potuto, per ragioni riconosciute valide, richiederle in tempo utile ed il loro rilascio si dimostri fondato.
Paragrafo 3 - Le disposizioni dei precedenti paragrafi sono applicabili ai titolari di una pensione d'invalidità, di vecchiaia e superstiti, di una rendita d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché ai loro familiari.
Paragrafo 4 - Nelle ipotesi di cui al presente articolo le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
- le prestazioni in natura sono erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di lavoro dall'istituzione dell'altro Paese, secondo le modalità previste dalla legislazione di quest'ultimo Paese e nel limite della durata fissata dalla legislazione del Paese del luogo di lavoro;
- le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall'istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla propria legislazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-11