ConvenzioneTitolo II

Art. 14

In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - I titolari di una pensione o di una rendita acquisita in base alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi che hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia in virtù della legislazione dei due Paesi, beneficiano, unitamente ai loro familiari, di dette prestazioni alle seguenti condizioni: - dette prestazioni sono erogate dall'istituzione del Paese sul territorio del quale si trova la residenza degli interessati e secondo la legislazione applicabile in detto Paese. Esse restano a carico di detta istituzione. Paragrafo 2 - Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione di ciascuno dei Paesi, i titolari di una pensione o di una rendita acquisita in base ai periodi di assicurazione compiuti in un solo Paese, che dia diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, e che risiedano sul territorio dell'altro Paese beneficiano, unitamente ai loro familiari, di dette prestazioni a condizione che la pensione o la rendita sia stata liquidata sulla base di un minimo di 360 mesi di lavoro. Dette prestazioni sono erogate dall'istituzione del Paese di residenza e secondo la legislazione applicabile in detto Paese; sono rimborsate forfettariamente dall'istituzione competente dell'altro Paese alle condizioni determinate con Accordo Amministrativo.
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