Convenzione

Art. 30

In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attività sul territorio di uno dei Paesi contraenti ed i cui familiari risiedono sul territorio dell'altro Paese contraente beneficiano delle prestazioni familiari alle condizioni previste dalla legislazione di quest'ultimo Paese. Paragrafo 2 - Tali prestazioni sono a carico dell'istituzione competente del Paese del luogo di lavoro. Paragrafo 3 - In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le prestazioni familiari sono erogate alle condizioni previste dalla legislazione italiana qualora l'attività sia esercitata sul territorio italiano.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-30

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