Convenzione

Art. 35

In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - Qualora il lavoratore abbia esercitato, esclusivamente sul territorio di uno dei due Paesi, una attività suscettibile di provocare una malattia professionale, rimane sottoposto alla legislazione di tale Paese, anche se la dichiarazione della malattia è fatta mentre lavora nell'altro Paese. Paragrafo 2 - Qualora il lavoratore abbia esercitato, sul territorio dell'uno e dell'altro Paese, una attività suscettibile di provocare una malattia professionale indennizzata dalla legislazione dei due Paesi, è sottoposto alla legislazione del Paese sul cui territorio è stata esercitata da ultimo l'attività suscettibile di provocare detta malattia professionale, purchè soddisfi si le condizioni previste da detta legislazione. Se il lavoratore è affetto da silicosi l'onere delle prestazioni in denaro sarà ripartito tra le istituzioni competenti dei due Paesi proporzionalmente alla durata, sul territorio dell'uno e dell'altro Paese, dei periodi di lavoro che lo abbiano esposto al rischio da prendere in considerazione. Tuttavia, le Autorità competenti dei due Paesi possono convenire, di comune accordo, l'applicazione delle predette regole ad altre malattie professionali. Paragrafo 3 - In caso di aggravamento di una malattia professionale di un lavoratore che ha beneficiato o beneficia, di un indennizzo per detta malattia professionale in base alla legislazione dell'uno dei due Paesi, sono applicabili le seguenti regole: a) se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di quest'ultimo Paese un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale, l'istituzione competente del primo Paese è tenuta a prendere a suo carico le prestazioni in virtù della propria legislazione, tenuto conto dell'aggravamento; b) se il lavoratore ha esercitato sul territorio di quest'ultimo Paese una tale attività, l'istituzione competente del primo Paese deve concedere le prestazioni in base alla propria legislazione, senza tener conto dell'aggravamento; l'istituzione competente dell'altro Paese concede al lavoratore il complemento di rendita il cui importo, determinato secondo la legislazione di detto Paese, è calcolato sulla base delle differenze tra la nuova percentuale di incapacità risultante dall'aggravamento e quella fissata a seguito della malattia, prima dell'aggravamento. Tuttavia, qualora l'onere delle prestazioni in denaro relative alla silicosi, sia stato ripartito in conformità al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, tra le istituzioni competenti dei due Paesi, le prestazioni in denaro risultanti dall'aggravamento di detta malattia saranno concesse come segue: - nel caso in cui il lavoratore non ha più esercitato l'attività suscettibile di provocare detta malattia o ha esercitato tale attività sul territorio dei due Paesi, le prestazioni in denaro saranno ugualmente ripartite sulla stessa base; - nel caso in cui il lavoratore abbia esercitato, sul territorio di uno dei due Paesi, l'attività suscettibile di provocare detta malattia, le prestazioni in denaro relative all'aggravamento restano a carico dell'istituzione competente di detto Paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-35

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