Convenzione›Titolo III
Art. 40
In vigore dal 16 apr 1985
Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad una autorità o ad un'istituzione di uno dei Paesi contraenti competenti per ricevere domande, dichiarazioni e ricorsi in materia di sicurezza sociale sono considerate ricevibili qualora siano presentate entro lo stesso termine ad una autorità o istituzione corrispondente dell'altro Paese; in questo caso, quest'ultima dovrà trasmettere, senza indugio, le domande, dichiarazioni e ricorsi all'istituzione competente.
La data in cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso sono stati presentati ad una autorità o istituzione competente di uno dei Paesi contraenti è considerata data di presentazione nei confronti dell'autorità o istituzione corrispondente dell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-40