Convenzione

Art. 42

In vigore dal 16 apr 1985
Qualora dei contributi di sicurezza sociale siano dovuti ad istituzioni di uno dei Paesi contraenti da un debitore residente sul territorio dell'altro Paese contraente tali contributi possono essere recuperati, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, secondo le procedure di recupero dei contributi di sicurezza sociale in vigore nel Paese di residenza del debitore, dalle istituzioni di detto Paese per conto delle istituzioni del Paese creditore. L'Accordo amministrativo determinerà le modalità di applicazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-42

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